Disposizioni generali

Oneri informativi per cittadini e imprese

Non è applicabile nella scuola  (Delibera Anac n.430 del 13/04/16 - Allegato 2)

Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 97/2016

 


Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi

Contenuti
Tutti i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici. Tali atti devono avere in allegato l’elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi.

Articolo 34, comma 1 e 2
Art. 34 - Trasparenza degli oneri informativi
I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.
Note
Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla P.A.

Secondo le indicazioni dell'art. 12, c. 1 bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il Responsabile della Trasparenza delle pubbliche amministrazioni pubblica sul proprio sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti.

Che cosa si intende per obblighi amministrativi ? Sono quegli obblighi che impongono la raccolta, la presentazione o la trasmissione alla pubblica amministrazione, da parte di cittadini e imprese, di informazioni, atti e documenti (ad esempio domande, certificati, dichiarazioni, rapporti, etc.) oppure la tenuta di dati, documenti e registri.

Per quanto riguarda le modalità di pubblicazione dello scadenzario, il DPCM 8 novembre 2013, dispone che su ogni sito internet istituzionale delle Pa, nella sezione "Amministrazione Trasparente", debba essere creata un'area denominata "Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi", dentro la sezione "Oneri informativi per cittadini e imprese".

Per facilitare l'accesso ai contenuti dei nuovi obblighi amministrativi, nello scadenzario le informazioni sono distinte tra quelle che hanno per destinatari i cittadini e quelle che hanno per destinatari le imprese.
Le informazioni sono inoltre organizzate in successione temporale secondo la data d'inizio dell'efficacia degli obblighi stessi.

Per i cittadini

Denominazione dell’adempimento con collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni Sintesi o breve descrizione del suo contenuto Riferimento normativo Scadenze

Iscrizioni on-line

 

Iscrizioni per l’A.S. 2017-18 per tutti gli ordini di scuola

C.M. MIUR n. 10 del 15.11.2016

Dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017.

Registrazione sul sito MIUR a partire dal 15 gennaio 2016.

Cessazione del servizio 

Per tutto il personale della scuola

Nota MIUR AOODPIT n. 40816 del 21.12.2015;
D.L. n. 201 del 6.12.2011;
legge n. 214 del 22.12.2011

Docenti e ATA: 20.01.2017
Dirigenti: 28.02.2017

Per le imprese

Denominazione dell’adempimento con collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni

Sintesi o breve descrizione del suo contenuto Riferimento normativo Scadenze