Dati ulteriori

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate.

Nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c.3, del D.lgs. n. 33/2013. 

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Riferimento Normativo:

Art. 7-bis, c.3, D.lgs. n.33/2013

Art. 1 c.9, lett. f), L. n. 190/2012

 

NOTE - FAQ DELL'ANAC SULLA TRASPARENZA:

1.9 E’ possibile pubblicare “dati ulteriori” rispetto a quelli previsti dalla legge?

Sì, le amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza. Anzi, ciò corrisponde alla nuova concezione di trasparenza quale “accessibilità totale”, ribadita dall’art. 1, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.
Ciascuna amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individua, anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 190/2012, i c.d. “dati ulteriori”. Essi devono essere indicati all’interno del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Ai fini dell’individuazione dei predetti dati è opportuno che l’amministrazione parta dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse e analizzi le richieste di accesso ai dati ai sensi della legge n. 241/1990 per individuare tipologie di informazioni che, a prescindere da interessi prettamente individuali, rispondono a richieste frequenti e risultano perciò pubblicabili nella logica dell’accessibilità totale.
I dati ulteriori possono anche consistere in elaborazioni di “secondo livello” di dati e informazioni obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze tecniche (a titolo esemplificativo: dati sulle tipologie di spesa e di entrata, sull’attività ispettiva, sul sistema della responsabilità disciplinare, dati sulle fatture, i mandati e i relativi tempi di pagamento).
Restano fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, nonché la necessità di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali.