L’avviso bonario viene inviato ai cittadini prima della notifica della cartella di pagamento riguardante le tasse sul TFR, Trattamento di Fine Rapporto.
La tassazione che il datore di lavoro applica sul TFR è provvisoria. Seguirà una ri-liquidazione d’imposto conteggiata in relazione all’aliquota media sul reddito complessivo del lavoratore nei cinque anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
Il Trattamento di Fine Rapporto è un elemento retributivo spettante ai lavoratori dipendenti al termine del rapporto di lavoro per pensionamento, dimissioni, licenziamento. Matura mensilmente ma viene erogato in differita quando l’attività cesserà a meno che il lavoratore non richieda un anticipo a determinate condizioni. La corresponsione del TFR risponde a regole precise anche per quanto riguarda la tassazione.
Per determinare l’imposta si dovrà procedere cn l’individuazione del reddito di riferimento e poi dividere l’importo del TFR maturato al netto delle rivalutazione già assoggettate ad imposta per gli anni e le frazioni di anno e moltiplicare il risultato per 12. Poi saranno applicate le aliquote progressive dell’IRPEF. La liquidazione definitiva terrà conto dell’aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni. Il dipendente che non paga la tassazione separata vedrà recapitarsi un avviso bonario seguito da una cartella di pagamento.
C’è una puntualizzazione molto importante che tutti i dipendenti devono conoscere. Come già detto la tassazione sul TFR operata dal datore di lavoro è provvisoria. Quella definitiva comporterà l’applicazione dell’aliquota media dei 5 anni precedenti. Essendo l’imposta non autoliquidata dal contribuente stesso in regime di tassazione separata si rende necessario quantificare l’imposta da versare.
Ecco che diventa indispensabile comunicare preventivamente al lavoratore il debito da saldare. Prima dell’invio della cartella di pagamento con l’aggiunta di interessi e sanzioni, quindi, l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione tramite un avviso bonario. Qualora la raccomandata con avviso di ricevimento non venisse inviata allora il provvedimento di iscrizione al ruolo è nullo.
Significa che senza avviso bonario la notifica della cartella di pagamento verrà annullata. Così si è pronunciata la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (sentenza numero 11/2025). Il confronto con il contribuente – ha stabilito la Corte – è indispensabile prima dell’invio della cartella esattoriale. I Giudici hanno infatti accolto il ricorso di un lavoratore dipendente che aveva ricevuto una cartella sulla tassazione separata del Trattamento di Fine Rapporto con sanzioni e interessi da corrispondere senza che tale cartella fosse preceduta dall’arrivo di un avviso bonario.
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