Esiste un bonus mamma che si richiede al Comune e non all’INPS, erogato mensilmente per favorire la genitorialità.
Noto anche come assegno di maternità comunale, concesso alle famiglie con specifici requisiti. Questo sostegno mensile può essere richiesto in qualsiasi momento dell’anno per un importo totale di 2.037 euro.
I requisiti per ottenere l’assegno prevedono condizioni reddituali specifiche, valutate attraverso l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).
Una Lettrice chiede: “Ho letto che le mamme possono ottenere un bonus dal Comune di 2.000 euro. Ho un figlio di quattro anni e volevo sapere se è vero”. Per il 2025 è possibile fare domanda al Comune dell’assegno di maternità. L’importo erogato mensilmente, è uguale a tutti i Comuni e ogni anno è aggiornato in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI).
In questo modo si tutela la prestazione garantendo che l’assegno sia allineato al costo della vita. In nuovi importi 2025 sono stati comunicati all’inizio di febbraio dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Gli importi sono i seguenti: assegno mensile di 407,40 euro, per un totale di 2.037 euro. La soglia ISEE richiesta per il diritto alla prestazione è di 20.382, 90 euro.
La domanda deve essere presentata presso il Comune di residenza della madre entro sei mesi dalla nascita o dall’affidamento o dall’adozione. Alla domanda per il bonus mamma deve essere presentata dalla madre allegando la seguente documentazione:
Il Comune acquisisce la domanda e verifica l’idoneità al benefico attraverso i requisiti. Dopo il controllo, il Comune invia la pratica all’INPS per il pagamento del beneficio. Sia il Comune sia l’INPS, possono chiedere un ulteriore documentazione prima di procedere all’erogazione. Il pagamento avviene direttamente dall’INPS entro un massimo di cinque mesi dalla domanda.
In risposta al quesito posto, l’assegno di maternità esiste anche per il 2025, è erogato mensilmente per un importo di 407,40 euro, per un totale complessivo di 2.037 euro. L’importo dell’assegno è adeguato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. La domanda del contributo deve essere presentata dalla madre al Comune di appartenenza, entro sei mesi dalla nascita o dall’adozione. Pertanto, se suo figlio ha quattro anni, non può chiedere la prestazione al Comune di residenza.
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